La Legge di bilancio 2018 ha disposto che dal 01/07/2018 i datori di lavoro e committenti devono corrispondere ai lavoratori e ai collaboratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, con i seguenti mezzi:
- bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (per delegato si intende: coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
Pertanto, dal 01/07/2018 I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione e i compensi, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e collaboratori, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato.
L’Istituto Nazionale del Lavoro, con Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, ha precisato che gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) possono essere corrisposti in contanti.
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Le predette disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 e Legge n. 339/1958;
- domestico (quali colf e badanti) o comunque rientrante nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.