In data 22/03/2024 Confcommercio, Confesercenti, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario.
L’accordo, oltre ad introdurre importanti modifiche a livello retributivo, ha regolamentato alcuni istituti contrattuali (ad esempio lavoro a tempo determinato, congedo parentale ecc).
INCREMENTO RETRIBUTIVO
È prevista la corresponsione di un incremento retributivo, da corrispondersi in diverse tranches, come di seguito indicato:
Liv | Dal 01/04/2024 | Dal 01/03/2025 | Dal 01/11/2025 | Dal 01/11/2026 | Dal 01/02/2027 |
Q | 121,54 | 52,09 | 60,77 | 60,77 | 69,44 |
1 | 109,48 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,55 |
2 | 94,70 | 40,59 | 47,35 | 47,35 | 54,11 |
3 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 |
4 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
5 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 |
6 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,45 |
7 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 |
Tali aumenti possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile solo se erogato dopo il 01/01/2022.
UNA TANTUM
A copertura del periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023, ai lavoratori in forza al 22/03/2024, data di sottoscrizione dell’accordo, è corrisposta una somma a titolo di una tantum, come di seguito indicato:
Livello | Con la retribuzione di 07/2024 | Con la retribuzione di 07/2025 |
Q | 303,81 | 303,81 |
1 | 273,67 | 273,67 |
2 | 236,73 | 236,73 |
3 | 202,34 | 202,34 |
4 | 175,00 | 175,00 |
5 | 158,11 | 158,11 |
6 | 141,95 | 141,95 |
7 | 121,53 | 121,53 |
Tali importi corrisposti a titolo di una tantum possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile, previa verifica che l’importo corrisposto a titolo di superminimo assorbibile sia sufficiente a coprire il periodo intercorso tra il 01/01/2022 e il 31/03/2023.
L’una tantum deve essere riparametrata sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati dal 01/01/2022 al 31/03/2023, nonché, per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L’accordo ha introdotto nuove causali contrattuali di apponibilità del termine del contratto superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.
Di seguito, si riportano sinteticamente le causali introdotte dal rinnovo:
- saldi;
- fiere;
- festività natalizie;
- festività pasquali;
- riduzione impatto ambientale;
- terziario avanzato;
- digitalizzazione;
- nuove aperture;
- incremento temporaneo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’accordo prevede un incremento per il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST e per il contributo obbligatorio a favore della QUAS.
Il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore del Fondo EST è elevato dal 01/04/2025 da 10,00 euro a 13,00 euro; rimane invariato il contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2,00 euro.
Il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore della QUAS è elevato a 20,00 euro annui dal 01/01/2025 e di ulteriori 20,00 euro annui dal 01/01/2026. Rimane invariato il contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 56,00 euro.
Conseguentemente, la contribuzione alla cassa QUAS è così ridefinita:
Decorrenza | Contributo del datore di lavoro | Contributo del Quadro | Totale contributo annuo |
Fino al 31/12/2024 | € 350,00 | € 56,00 | € 406,00 |
Dal 01/01/2025 | € 370,00 | € 56,00 | € 426,00 |
Dal 01/01/2026 | € 390,00 | € 56,00 | € 446,00 |
CONGEDO PARENTALE
L’accordo, relativamente al congedo parentale, si adegua alla normativa vigente in materia; pertanto, è ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale.