Rinnovo CCNL Commercio

In data 22/03/2024 Confcommercio, Confesercenti, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario.   

L’accordo, oltre ad introdurre importanti modifiche a livello retributivo, ha regolamentato alcuni istituti contrattuali (ad esempio lavoro a tempo determinato, congedo parentale ecc).  

INCREMENTO RETRIBUTIVO

È prevista la corresponsione di un incremento retributivo, da corrispondersi in diverse tranches, come di seguito indicato:

Liv Dal 01/04/2024 Dal 01/03/2025 Dal 01/11/2025 Dal 01/11/2026 Dal 01/02/2027
Q 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44
1 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55
2 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11
3 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25
4 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00
5 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14
6 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45
7 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78

Tali aumenti possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile solo se erogato dopo il 01/01/2022.

UNA TANTUM

A copertura del periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023, ai lavoratori in forza al 22/03/2024, data di sottoscrizione dell’accordo, è corrisposta una somma a titolo di una tantum, come di seguito indicato:

Livello Con la retribuzione di 07/2024 Con la retribuzione di 07/2025
Q 303,81 303,81
1 273,67 273,67
2 236,73 236,73
3 202,34 202,34
4 175,00 175,00
5 158,11 158,11
6 141,95 141,95
7 121,53 121,53

Tali importi corrisposti a titolo di una tantum possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile, previa verifica che l’importo corrisposto a titolo di superminimo assorbibile sia sufficiente a coprire il periodo intercorso tra il 01/01/2022 e il 31/03/2023.

L’una tantum deve essere riparametrata sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati dal 01/01/2022 al 31/03/2023, nonché, per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

L’accordo ha introdotto nuove causali contrattuali di apponibilità del termine del contratto superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.

Di seguito, si riportano sinteticamente le causali introdotte dal rinnovo:

  • saldi;
  • fiere;
  • festività natalizie;
  • festività pasquali;
  • riduzione impatto ambientale;
  • terziario avanzato;
  • digitalizzazione;
  • nuove aperture;
  • incremento temporaneo.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L’accordo prevede un incremento per il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST e per il contributo obbligatorio a favore della QUAS.

Il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore del Fondo EST è elevato dal 01/04/2025 da 10,00 euro a 13,00 euro; rimane invariato il contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2,00 euro.

Il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore della QUAS è elevato a 20,00 euro annui dal 01/01/2025 e di ulteriori 20,00 euro annui dal 01/01/2026. Rimane invariato il contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 56,00 euro.

Conseguentemente, la contribuzione alla cassa QUAS è così ridefinita:

Decorrenza Contributo del datore di lavoro Contributo del Quadro Totale contributo annuo
Fino al 31/12/2024 € 350,00 € 56,00 € 406,00
Dal 01/01/2025 € 370,00 € 56,00 € 426,00
Dal 01/01/2026 € 390,00 € 56,00 € 446,00

CONGEDO PARENTALE

L’accordo, relativamente al congedo parentale, si adegua alla normativa vigente in materia; pertanto, è ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale.