L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre scorso, interviene, in risposta ad un Interpello, in materia di rimborsi chilometrici ai dipendenti inviati in trasferta e, in particolare, al relativo trattamento ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate richiama il comma 5, art. 51 del TUIR che, come noto, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro e, in particolare, fuori dal territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.
Nello specifico, i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché l’ammontare dell’indennità sia calcolato:
- in base alle tabelle ACI,
- avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che:
- se la distanza percorsa con il proprio mezzo, dalla propria abitazione alla località di missione, è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro, l’intero rimborso chilometrico risulta escluso da tassazione;
- qualora il rimborso in questione risulti superiore a quello che sarebbe quantificato considerando la distanza tra la sede di lavoro e la località di missione, la differenza è da considerarsi imponibile ai fini fiscali.