Con la circolare n. 76/2022 l’INPS ha fornito le nuove istruzioni per l’applicazione delle riforma degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione) prevista dalla Legge di Bilancio (Legge n. 234/2021). La riforma, in vigore da gennaio 2022, ha ampliato la platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale includendovi anche le aziende con un solo dipendente.
Pertanto, dal 01/01/2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’INPS, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale. Dalla riforma sono esclusi i datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (aziende artigiane, studi professionali con più di 3 dipendenti, aziende di somministrazione).
Tale obbligo prevede degli aumenti dei contributi previdenziali a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, con aliquota ridotta per il 2022 e con aliquota piena dal 01/01/2023, come sotto specificato. L’adeguamento della contribuzione dovuta avverrà a decorrere dal mese di competenza luglio 2022, mentre la contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022 sarà regolata nei mesi di agosto e settembre 2022.
Aumento aliquota contributiva ordinaria per il 2022 (aziende terziario/commercio)
Dimensione | Aumento aliquota dipendente | Aumento aliquota datore di lavoro |
1 – 5 | 0,05% (FIS) | 0,10% (FIS) |
6 – 15 | 0,18% (FIS) | 0,37% (FIS) |
> 15 | 0,23% (FIS) + 0,09% (CIGS) | 0,46% (FIS) + 0,18% (CIGS) |
> 50 | 0,08% (FIS) + 0,09% (CIGS) | 0,16% (FIS) + 0,18% (CIGS) |
Aumento aliquota contributiva ordinaria per il 2023 (aziende terziario/commercio)
Dimensione | Aumento aliquota dipendente | Aumento aliquota datore di lavoro |
1 – 5 | 0,17% (FIS) | 0,33% (FIS) |
6 – 15 | 0,27% (FIS) | 0,53% (FIS) |
> 15 | 0,27% (FIS) + 0,30% (CIGS) | 0,53% (FIS) + 0,60% (CIGS) |
> 50 | 0,27% (FIS) + 0,30% (CIGS) | 0,53% (FIS) + 0,60% (CIGS) |