Il D.L. n. 3/2020 ha introdotto, a partire dal 01/07/2020, alcune novità
in materia di riduzione dell’Irpef per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro in base al reddito complessivo.
ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE – Il D.L. n. 3/2020 ha introdotto una “ulteriore detrazione fiscale” (che riduce l’imposta lorda del lavoratore) che trova applicazione solo per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 40.000 euro. La detrazione, che sarà corrisposta automaticamente e sarà sommata alle detrazioni già spettanti, è quantificata in funzione dell’ammontare del reddito complessivo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante |
28.000 < RC ≤ 35.000 | 480 + 120 x (35.000 – RC)/7.000 |
35.000 < RC ≤ 40.000 | 480 x (40.000 – RC)/5.000 |
> 40.000 | 0 |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO – Un’ulteriore novità del D.L. n. 3/2020 è l’introduzione del nuovo “trattamento integrativo” dei redditi di lavoro dipendente e assimilati a decorrere dal 01/07/2020, che andrà a sostituire il c.d. “bonus Renzi” (in vigore dal 01/01/2020 al 30/06/2020).
La natura (credito Irpef) e i soggetti potenzialmente beneficiari rimarranno invariati; l’importo mensile, invece, aumenterà a 100 euro e sarà riconosciuto ai soggetti con reddito complessivo compreso tra 8.174 e 28.000 euro.
Come previsto dalla normativa, il datore di lavoro dovrà riconoscere automaticamente tale importo sulla base dei dati in suo possesso. Pertanto, in mancanza di una dichiarazione del lavoratore di espressa richiesta di “non applicazione” del “trattamento integrativo”, il datore di lavoro procederà al riconoscimento automatico in busta paga, previa verifica del requisito reddituale.