A seguito della pubblicazione avvenuta in data 09/09/2020 in Gazzetta Ufficiale del D.L. 111/2020 (c.d. Decreto Trasporti), comunichiamo che sono state introdotte delle novità per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni.
Infatti, l’art. 5 del suddetto decreto ha introdotto due possibilità, alternative tra loro, a favore del genitore lavoratore dipendente per il periodo della quarantena del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
La prima possibilità, introdotta dal decreto, è lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
L’altra possibilità, alternativa alla prima e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è la fruizione per solo uno dei due genitori di un congedo straordinario retribuito al 50% per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Tuttavia, per i giorni in cui un genitore o fruisce di una delle misure di cui sopra (lavoro agile o congedo straordinario), ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile, ovvero non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal D.L. n. 111/2020.
In ogni caso, tali misure sono fruibili per periodi compresi entro il 31/12/2020.