Pubblicati gli ultimi 4 Decreti attuativi del Jobs Act

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015, gli ultimi quattro decreti legislativi sul Jobs Act (legge delega n. 183/2014), così come approvati dal Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2015.
Essi riguardano:

– la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro;
– il riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive;
– la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
– il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Di seguito illustriamo brevemente le novità principali.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA

Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, il Decreto prevede l’istituzione di un unico Ente, denominato Ispettorato Nazionale del Lavoro, preposto alle funzioni ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale, di contribuzione, previdenza e assistenza, nonché in materia di infortuni sul lavoro, in sostituzione delle relative strutture facenti capo, in precedenza, al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL.

RIORDINO DEI SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE

Viene istituita una rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il Lavoro e dagli altri soggetti autorizzati, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, nonché dal sistema delle CCIAA, dalle Università e dagli altri Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione.
Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’Impiego per la stipula di un Patto di Servizio personalizzato.

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Infine, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

1. Collocamento dei soggetti con Disabilità:
Il Decreto prevede principalmente le seguenti modifiche all’attuale normativa:

– per le Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, a partire dal 1° Gennaio 2017, il datore di lavoro non potrà più attendere la 16° assunzione, ma dovrà procedere immediatamente ad assumere il soggetto disabile;
– dall’entrata in vigore del Decreto, il datore di lavoro potrà procedere ad assumere soggetti disabili mediante richiesta nominativa (viene pertanto eliminata la possibilità di assumere tramite richiesta numerica);
– qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un lavoratore già disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro, potrà computare nella quota di riserva tale lavoratore, solamente nel caso in cui abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
– viene riscritta completamente la procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendone l’erogazione diretta da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

2. A decorrere dal 1° Gennaio 2017, il Libro Unico del Lavoro (LUL) verrà conservato, in modalità telematica, direttamente presso il Ministero del Lavoro;

3. Con effetto immediato, viene abolita l’autorizzazione al lavoro all’estero;

4. In materia di adempimenti relativi ad Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
– Viene abolito l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni, a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto;
– La trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio sarà a carico dell’INAIL, a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto;

5. Revisione delle sanzioni in materia di “lavoro nero”: in sostanza viene eliminata la sanzione di importo fisso, ed inserita una sanzione per “fasce”, che varia in base ai giorni di effettivo lavoro. Le nuove sanzioni applicabili saranno le seguenti:
– da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
– da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
– da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Alle sanzioni così stabilite trova applicazione l’istituto della diffida, la quale prevede una forte riduzione della sanzione, ma a fronte dell’assunzione del lavoratore irregolare con contratto a tempo indeterminato o anche a tempo determinato (con mantenimento in servizio per almeno 3 mesi).

6. Disciplina dei controlli a distanza del lavoratore: viene sostanzialmente riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, adeguando la disciplina degli impianti audiovisivi e degli altri sistemi di controllo dei lavoratori all’evoluzione tecnologica, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

7. Riposi e Ferie: viene introdotta la possibilità per i lavoratori di cedere ai propri colleghi, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati, ad esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che hanno necessità di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;

8. Dimissioni e Risoluzione consensuale: con apposito decreto ministeriale sarà introdotta una nuova procedura telematica per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, attraverso dei moduli resi disponibili esclusivamente attraverso il sito del Ministero del Lavoro. In questo modo, nessun’altra forma di effettuazione delle dimissioni sarà più valida.

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Decreto allarga la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sia CIG Ordinaria che Straordinaria, estendendone l’applicazione anche al personale assunto con contratto di Apprendistato Professionalizzante; viene, però, introdotto un requisito di anzianità aziendale di almeno 90 giorni di effettivo lavoro per la generalità dei lavoratori.

Durata massima e rimborso delle prestazioni: i periodi di CIG Ordinaria e Straordinaria, per ciascuna unità produttiva, non potranno eccedere i 24 mesi in un quinquennio mobile ed il relativo rimborso delle prestazioni erogate dovrà essere effettuato entro sei mesi dal termine del periodo di CIG richiesto.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la domanda di CIG Ordinaria dovrà essere presentata telematicamente alla sede INPS competente, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non più, come in passato, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione.

Non potranno essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva. In sostanza, non sarà più possibile procedere ad una sospensione “a zero ore” di tutto il personale in forza.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: a partire da fine 2017 (24 mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto) non sarà più possibile presentare domanda di CIG Straordinaria “a zero ore” per tutto il personale in forza, ma il suo ricorso dovrà essere contenuto nel limite dell’80% delle ore lavorabili. La durata massima del trattamento straordinario sarà pari a 24 mesi nel caso di ricorso per Riorganizzazione Aziendale, e a 12 mesi nel caso di ricorso per Crisi Aziendale.

La domanda di CIG Straordinaria dovrà essere inviata telematicamente all’INPS almeno 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Fondi di Solidarietà: il Decreto prevede l’obbligo di estendere, entro il 31 dicembre 2015, i fondi di solidarietà per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti).