In data 24 giugno 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti attuativi del c.d. Jobs Act, entrati in vigore il giorno 25 giugno, recanti:
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Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro (D. Lgs. 80/2015);
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Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (D. Lgs. 81/2015).
Di seguito illustriamo sinteticamente le principali novità introdotte.
1. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Maternità e Paternità, inserendo misure volte a tutelare la maternità dei genitori naturali, adottivi o affidatari, sia lavoratori dipendenti che autonomi e a rendere più flessibile l’utilizzo del congedo parentale.
Le disposizioni, così come riscritte dal Decreto appena entrato in vigore, saranno applicate in via sperimentale esclusivamente per l’anno 2015, mentre per il futuro sarà necessario reperire apposite coperture finanziarie. In caso di mancata copertura finanziaria, le modifiche apportate dal Decreto non saranno applicate e troverà applicazione la previgente normativa.
Viene esteso l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale (c.d. maternità facoltativa), innalzandolo dagli attuali 8 anni di vita del bambino, ai 12 anni di età. Il periodo parzialmente retribuito da parte dell’INPS (indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi) viene portato dagli attuali 3 anni di età del bambino ai 6 anni di età, che può arrivare sino agli 8 anni di età per le famiglie meno abbienti.
Sempre in materia di congedo parentale, viene prevista la possibilità, in assenza di specifica regolamentazione da parte del CCNL applicato, di scegliere se usufruire di tale congedo su base giornaliera o su base oraria. Nel caso di fruizione del congedo parentale su base oraria, l’assenza del genitore sarà consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero di lavoro, escludendo la cumulabilità con altri permessi o riposi in materia di maternità (es. permessi per allattamento).
Viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Infine, viene esteso l’istituto dell’automaticità delle prestazioni, che prevede l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi, anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni
– Collaborazioni (co.co.co. – co.co.pro.): il Decreto prevede che la disciplina del lavoro a progetto resta vigente esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Pertanto, a partire dal 25 giugno 2015, i nuovi rapporti in questione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto, ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative (quindi senza progetto e senza termine finale). Viene, inoltre, previsto che dal 1° gennaio 2016 alle collaborazioni personali, che si concretano in prestazioni di lavoro continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, verrà applicata la normativa in materia di lavoro subordinato.
Queste limitazioni non trovano applicazione, e quindi si potrà continuare a stipulare contratti di collaborazione, nei seguenti casi:
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Collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
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Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione ad apposito albo professionale;
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Collaborazioni prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
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Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Viene introdotta una particolare procedura che, a partire dal 1° gennaio 2016, permetterà di stabilizzare con contratto subordinato a tempo indeterminato i collaboratori e i lavoratori autonomi con partita IVA, con l’eliminazione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
– Associazione in partecipazione: dal 25 giugno 2015, non sarà più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, mentre i contratti già stipulati rimarranno in essere fino alla loro cessazione.
– Mansioni: viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro di assegnare il lavoratore a qualsiasi mansione del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato, e non più soltanto a mansioni “equivalenti”. Nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il datore di lavoro potrà modificare le mansioni del lavoratore fino ad un livello inferiore, mantenendo inalterata la retribuzione. Viene, infine, prevista la possibilità di stipulare appositi accordi “in sede protetta”, con il quale prevedere la modifica delle mansioni originarie, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, al fine della conservazione dell’occupazione o dell’acquisizione di una diversa professionalità.
– Contratto part-time: viene dettata un’apposita disciplina nel caso in cui il CCNL applicato non ne preveda una specifica. L’inserimento nel contratto di clausole flessibili (possibilità del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione di lavoro) o elastiche (possibilità di aumentare la durata della prestazione di lavoro), nel caso in cui il CCNL nulla preveda, si potrà effettuare esclusivamente avanti alle commissioni di certificazione.
– Contratto a termine: viene sostanzialmente lasciata invariata la normativa, con l’importante precisazione che, in caso di assunzione in violazione del limite percentuale previsto dalla legge o dal CCNL applicato, il contratto non potrà essere convertito a tempo indeterminato, ma sarà applicata esclusivamente una sanzione di tipo amministrativo per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro.
– Lavoro accessorio (c.d. Voucher): viene innalzato il limite complessivo dell’utilizzo di tale strumento, passando dai precedenti 5.000 € annui agli attuali 7.000 € annui, restando fermo il limite di 2.000 € con il singolo committente imprenditore o professionista.
Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare lavoro accessorio anche con i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (CIG, CIGS, ASPI, NASPI, Mobilità ecc.), nel limite di 3.000 € annui.
Viene esclusa la possibilità di utilizzare lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
L’acquisto dei Voucher da parte dei committenti imprenditori o professionisti, potrà avvenire solo mediante modalità telematiche, mentre gli altri committenti (datori di lavoro domestico) potranno continuare ad acquistare i buoni lavoro anche presso le altre rivendite autorizzate (sedi INPS, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati).