In base a quanto disposto dall’art. 63 del Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020, i lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2019 non superiore ai 40.000,00 euro hanno diritto ad un premio che non concorre alla formazione del reddito.
Tale premio è pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di effettivo lavoro svolti nel mese di marzo 2020 presso la sede di lavoro.
I datori di lavoro quali sostituti di imposta riconosceranno in via automatica il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, compensando l’erogazione tramite il modello F24.
Con la circolare n. 8/E del 03/04/2020 e la risoluzione n. 18/E del 09/04/2020, sono state fornite ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. È stato chiarito che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile (c.d. smart working) ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il premio di 100 euro spetta per intero anche ai lavoratori a tempo parziale che hanno reso la prestazione per tutti i giorni previsti dal contratto di lavoro. Il lavoratore però, che avesse in essere più contratti di lavoro a tempo parziale con diversi datori di lavoro, riceverà il premio da solo uno di essi; a tal fine il lavoratore avrà la facoltà di scegliere il datore di lavoro da cui desidera ricevere il premio.