Con i messaggi n. 1508 e n. 1525 l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione del modello SR41 mediante il quale il datore di lavoro dovrà trasmettere telematicamente i dati che permetteranno all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (Cassa Integrazione Ordinaria, assegno ordinario FIS, Cassa Integrazione in deroga). L’Istituto, oltre ad apportare delle semplificazioni, ha introdotto l’obbligo di indicare il numero di autorizzazione INPS prima dell’invio telematico.
Pertanto, il modello SR41, con il codice IBAN del lavoratore, potrà essere inviato dallo scrivente Studio solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione.
Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa per la liquidazione dell’integrazione salariale, come già anticipato dalla nostra circolare del 01/04/2020, è stata sottoscritta una Convenzione tra le Associazioni Datoriali di Impresa, le Organizzazioni Sindacali e l’ABI in tema di anticipazione bancaria da erogarsi a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariali con pagamento diretto da parte dell’INPS. In base a quanto stabilito dalla Convenzione, le Banche aderenti potranno anticipare un importo forfettario di 1.400,00 euro che sarà ridotto proporzionalmente nel caso di rapporto a tempo parziale e nel caso di durata dell’integrazione salariale inferiore alle 9 settimane (1.400,00 euro / 9 settimane = 155,55 euro per settimana).
L’anticipazione avverrà tramite apertura di credito nel conto corrente del dipendente o tramite apertura di un nuovo conto corrente dedicato alla concessione dell’anticipazione. Sul conto corrente dovrà essere accreditata sia la prestazione erogata dall’INPS a titolo di integrazione salariale, sia lo stipendio mensile del lavoratore. Se il lavoratore non ottempera alla restituzione della somma anticipata, la Banca comunicherà il saldo debitorio al datore di lavoro (responsabile in solido) che dovrà versare su tale conto corrente gli importi relativi alla retribuzione spettante al lavoratore, fino a concorrenza del debito. Affinché avvenga tale surroga, il lavoratore deve autorizzare la Banca attraverso il suo esplicito consenso compilando la modulistica, allegata alla Convenzione (allegati A1, A2 e A3), che l’azienda dovrà firmare per benestare.
Ricordiamo, infine, che nel caso vi sia la disponibilità finanziaria, il datore di lavoro può anticipare il TFR o può concedere un prestito.