Ricordiamo che fino al 31 ottobre è possibile operare nei cantieri con l’autocertificazione inviata tramite PEC all’Ispettorato. Dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Per effettuare la richiesta è necessario accedere al portale (https://servizi.ispettorato.gov.it) tramite lo SPID o la CIE del legale rappresentante e compilare i dati richiesti. Non è necessario caricare alcun documento sul portale, ma si dovrà dichiarare, tramite la spunta di alcune caselle, di possedere i requisiti necessari per il rilascio della patente. Al termine del processo verrà generata una ricevuta di rilascio della patente che andrà a sostituire l’autocertificazione inviata tramite PEC.
Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca della patente per 12 mesi.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti e la dotazione minima di crediti per operare all’interno di cantieri temporanei o mobili ammonta a 15 crediti.
Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantieri senza la patente o con una patente dotata di meno di 15 crediti, è prevista:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
- la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.