Oggi 08/03/2020 è stato firmato il DPCM che dispone nuove misure volte a contrastare e contenere la diffusione dal COVID-19 in Lombardia e in 11 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia). Le disposizione del presente decreto producono effetto fino al 03/04/2020, salve diverse previsioni contenute nella singole misure.
SPOSTAMENTI – Devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori elencati nel DPCM, nonché all’interno dei medesimi territori, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
DATORI DI LAVORO – Qualora sia possibile, i datori di lavoro pubblici e privati sono invitati a favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie. Si consiglia, ove possibile, di organizzare il lavoro in modalità agile c.d. smart working cioè il lavoro che può essere svolto dal lavoratore in un luogo diverso dalla sede di lavoro, anche presso il domicilio. Tale modalità può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato con procedure semplificate.
LUOGHI PUBBLICI – Sono consentite le attività di ristorazione e bar con l’obbligo, a carico dei gestori, di fare rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, con sanzione dell’attività in caso di violazione
GRANDE DISTRIBUZIONE – Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti nei centri commerciali e nei mercati.
SCUOLE E UNIVERSITÀ – Sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, con la possibilità di svolgere attività a distanza.
LUOGHI DI CULTO – L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare l’assembramento di persone, tenuto conto delle dimensione e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
ATTIVITÀ SPORTIVE – Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (consentito solo a parte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico). Sono chiusi gli impianti sportivi nei comprensori sciistici. Sospese anche le attività di palestre e piscine.
CONCORSI E CULTURA – Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei valutazione curriculare. Sono chiusi i musei e sono sospese le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale di giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.