Nuove misure a sostegno delle famiglie: assegno per i figli minori

In attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega relativa all’assegno unico familiare (Legge n. 46/2021) che andrà a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, in data 8/06/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79/2021 che introduce dal 1/07/2021 e fino al 31/12/2021 due misure a favore delle famiglie con figli minori.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L’art. 1 del D.L. n. 79/2021 dispone che, dal 1/07/2021 e fino al 31/12/2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988 (artigiani, commercianti, disoccupati ecc.), è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che sussistano requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici (ISEE inferiore a 50.000 euro annui).

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS o per il tramite degli istituti di patronato.

Le modalità di presentazione della domanda dovranno essere indicate dall’INPS entro il 30/06/2021.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’art. 5 del D.L. n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1/07/2021 e fino al 31/12/2021, gli importi mensili percepiti dagli aventi diritto (lavoratori dipendenti e collaboratori) relativi all’assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all’articolo 2 del D.L. n. 69/1988, sono maggiorati:

  • di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
  • di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.