Di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro introdotte da:
- Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023);
- Riforma IRPEF 2024 (D.Lgs. n. 216/2023).
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (art. 1 co. 15) – La Legge di Bilancio ha confermato, per l’anno 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, nella misura del:
- 7% per coloro che hanno una retribuzione mensile non superiore a 1.923,00 euro,
- 6% per coloro che hanno una retribuzione mensile non superiore a 2.692,00 euro.
Tuttavia, rispetto al 2023, tale esonero non avrà effetti sul rateo della tredicesima mensilità.
FRINGE BENEFIT (art. 1 co. 16 e 17) – La Legge di Bilancio ha innalzato, per l’anno 2024, la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit da 258,23 euro a:
- 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa presentazione da parte del lavoratore dipendente di una dichiarazione con indicazione del codice fiscale dei figli.
Rientrano nel suddetto limite, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di norma concessi (ad esempio a titolo esemplificativo buoni spesa, buoni carburanti, auto concessa ad uso promiscuo, polizze extraprofessionali, pacchi natalizi, ecc.) anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale);
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Si ricorda che, nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore concorre a formare il reddito.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (art. 1 co. 18) – La Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% sulle somme erogate a titolo di premio di produttività (o premio di risultato).
Si ricorda che la tassazione agevolata è consentita in presenza:
- di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (indici misurabili e verificabili);
- di accordi territoriali o aziendali (accordo sindacale con RSA/RSU o, in assenza, con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative);
- del deposito telematico dell’accordo sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2015.
Di seguito, una tabella riepilogativa.
Requisiti | Fino al 31/12/2022 | Per l’anno 2023 e per l’anno 2024 |
Soggetti destinatari | Lavoratori del settore privato | Lavoratori del settore privato |
Limiti soggettivi | Reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro | Reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro |
Importo massimo | 3.000 euro | 3.000 euro |
Aliquota imposta sostitutiva | 10% | 5% |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO FESTIVO NEL TURISMO (art. 1 co. 21) – La Legge di Bilancio ha previsto, per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festivo.
Tale disposizione si applica a favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore nel 2023 ad euro 40.000.
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DOMESTICO (art. 1 co. 60 – 62) – La Legge di Bilancio ha previsto che, al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, con modalità definite successivamente, realizzeranno la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS metteranno a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata.
COMPENSAZIONI TRAMITE MODELLO F24 (art. 1 co. 94, 97 e 98) – La Legge di Bilancio ha introdotto diverse restrizioni all’uso delle compensazioni tramite modello F24. In particolare, ha esteso l’obbligo, dal 01/07/2024, di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione crediti maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL. Inoltre, con decorrenza 01/07/2024, non si potrà ricorrere alla compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Inoltre, è stato introdotto un termine iniziale per la compensazione anche dei crediti INPS e INAIL.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15esimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la trasmissione telematica dei flussi Uniemens da cui il credito emerge (ad esempio, per crediti INPS sorti nel mese di competenza di gennaio, la compensazione di questi potrà avvenire a partire dal 15/03/2024).
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
La decorrenza delle suddette disposizioni sarà definita con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
CONGEDO PARENTALE (art. 1 co. 179) – La Legge di Bilancio è intervenuta nuovamente sulla disciplina del trattamento economico del congedo parentale (c.d. maternità facoltativa), prevedendo che due mensilità di tale congedo fruite entro il 6° anno di vita del figlio siano indennizzate all’80% (anziché al 30%). Una delle due mensilità sarà indennizzata al 60% dal 2025.
Tale indennità è riconosciuta in alternativa alla madre o al padre, il cui congedo obbligatorio di maternità o di paternità è terminato successivamente al 31/12/2023.
Si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (art. 1 co. 180 – 182) – La Legge di Bilancio ha introdotto, in via sperimentale fino al 31/12/2026, un esonero a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice nel limite annuo di 3.000 euro fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
RIFORMA IRPEF (D.Lgs. n. 216/2023) – Il provvedimento modifica, per il solo anno 2024, gli scaglioni e le aliquote IRPEF (unificazione del primo e del secondo scaglione con aliquota al 23%) e le detrazioni (aumento ad euro 1.955 per redditi fino ad euro 15.000).
Di seguito le tabelle delle nuove aliquote e detrazioni 2024.
Nuove aliquote e scaglioni di reddito
Scaglioni di reddito | Aliquote IRPEF |
Fino a 28.000 euro | 23% |
Da 28.000 fino a 50.000 euro | 35% |
Oltre 50.000 euro | 43% |
Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Reddito complessivo (RC) | Detrazione spettante |
Inferiore a 15.000 | Euro 1955* |
Tra 15.000 e 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 -RC)** 13.000 |
Tra 28.000 e 50.000 | 1.910 x (50.000 -RC)** 22.000 |
*L’ammontare della detrazione non può essere inferiore ad euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o ad euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
**La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore ad euro 25.000 ma non ad euro 35.000.
ULTERIORE DEDUZIONE DEL 20% PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (D.Lgs. n. 216/2023) – Il provvedimento riconosce un’ulteriore deduzione del 20% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%) del reddito IRPEF/IRES del costo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2024 in presenza delle seguenti condizioni:
- l’incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 31/12/2024 rispetto al valore medio del 2023;
- l’incremento del costo complessivo del personale nell’esercizio 2024 rispetto al 2023;
- l’agevolazione riguarda le imprese e i professionisti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni.