In data 13/03/2020 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 30, c.d. “Decreto Legge Draghi”, che dispone misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19.
In particolare, è stata prevista l’applicazione delle misure attualmente previste dal DPCM del 02/03/2021 per la zona rossa a: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Molise e alla provincia autonoma di Trento.
Le disposizione del presente decreto producono effetto dal 15/03/2021 al 06/04/2021, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure. Di seguito sono illustrate le misure adottate per la zona rossa.
ATTIVITA’ SCOLASTICHE SOSPESE (art. 42 e 43 del DPCM 02/03/2021) – Le attività dei servizi educativi dell’infanzia (nidi e micronidi) sono sospese mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Inoltre, sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione.
ATTIVITA’ COMMERCIALI (art. 45 del DPCM 02/03/2021) – Le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivivaistici. In ogni caso, nelle giornate festive e prefestive le attività presenti nei centri commerciali sono sospese.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (art. 46 del DPCM 02/03/2021) – Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.
Resta consentita la sola ristorazione per asporto o con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: fino alle 22.00 per i ristoranti e fino alle 18.00 per i bar e altri esercizi simili senza cucina.
ATTIVITA’ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA (art. 47 del DPCM 02/03/2021) – Le attività di parrucchieri, barbieri e centro estetici sono sospese; restano invece aperte le attività di lavanderia e pulitura e i servizi di pompe funebri e attività connesse.
CONGEDI PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI(art. 2 D.L. 30/2021)– Il genitore, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, può:
- svolgere attività in modalità di lavoro agile (c.d. smart working) nel caso di figlio convivente minore di 16 anni;
- usufruire di un congedo retribuito al 50 % previa domanda all’INPS, qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, nel caso di figlio convivente minore di 14 anni;
- astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, nel caso di figlio con età compresa tra i 14 e i 16 anni.
Si rimane in attesa di un aggiornamento da parte del sito INPS per poter presentare la domanda.
Invece, i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), il personale del comparto sicurezza, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, ecc., genitori di figli conviventi minori di 14 anni, possono chiedere la corresponsione di un massimo di 100,00 euro a settimana a titolo di bonus “baby sitting” da erogare tramite il Libretto Famiglia (incompatibile con il bonus asilo nido), nel caso in cui l’altro genitore non acceda ad altre tutele o al congedo di cui sopra.