In data 31/12/2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio) che ha introdotto modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. In particolare, per ridurre il cuneo fiscale, ha modificato le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito, ha rimodulato le detrazioni per lavoro dipendente e ha modificato la disciplina del trattamento integrativo.
La Legge di Bilancio deve però essere integrata con quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/2021, che ha istituito l’assegno unico e universale, attuando quanto previsto dalla L. n. 46/2021, sostitutivo delle detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni.
ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO (art. 1 co. 2) – La Legge di Bilancio, modificando l’art. 11 del TUIR, ha previsto le seguenti aliquote per scaglione di reddito:
– per i redditi fino a 15.000 l’aliquota del 23%,
– per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 l’aliquota del 25%,
– per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 l’aliquota del 35%,
– per i redditi oltre 50.000 l’aliquota del 43%.
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (art. 1 co. 2) – La Legge di Bilancio, rimodulando l’art. 13 del TUIR, ha previsto un nuovo calcolo per le detrazioni di imposta per lavoro dipendente:
Per i redditi fino a 15.000 | 1.880 |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 | 1.910 + [ 1190 x (28.000 – RC) / 13.000) ] |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 | 1.910 x [ (50.000 – RC) / 22.000 ] |
Per i redditi oltre 50.000 | 0 |
La detrazione aumenterà di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma inferiore a 35.000 euro.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L. n. 3/2020 (art. 1 co. 3) – La Legge di Bilancio, intervenendo sull’art. 1 del D.L. n. 3/2020, ha previsto che il trattamento integrativo pari a 100 euro mensili (1.200 euro annuali) sarà riconosciuto ai titolari di reddito fino a 15.000.
Inoltre, il trattamento integrativo potrà essere corrisposto in misura ridotta e sarà pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda con un massimo di 1.200 euro annui, ai titolari di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 a condizione che la somma delle seguenti detrazioni di imposta sia di ammontare superiore all’imposta lorda (c.d. incapienza):
– detrazioni da lavoro dipendente, assimilati e di pensione,
– detrazioni per carichi di famiglia (dal 01/03/2022 solo per figli di età superiore a 21 anni),
– detrazioni per interessi passivi e oneri accessori su mutui contratti fino al 31/12/2021,
– detrazioni delle spese sanitarie sostenute fino al 31/12/2021,
– detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2021.
Dall’anno 2022 non sarà, invece, riconosciuta l’ulteriore detrazione per i redditi superiori ai 28.000 euro.
RIDUZIONE ALIQUOTA PREVIDENZIALE A CARICO DEL LAVORATORE (art. 1 co. 121) – In via eccezionale, per l’anno 2022, è riconosciuto un esonero (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore in misura pari a 0,80 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile mensile del lavoratore non ecceda i 2.692 euro (ad esempio, con aliquota base pari al 9,19%, nel 2022 diminuirà a 8,39%).
ASSUNZIONI AGEVOLATE PER LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI (art. 1 co. 119) – Per l’anno 2022 è stato istituito un esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa di cui alla L. 296/2006.
DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI MADRI (art. 1 co. 137) – In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri in caso di rientro nel posto di lavoro al termine della fruizione del congedo obbligatorio (c.d. maternità obbligatoria) per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ (art. 1 co. 134) – È stato reso strutturale, a favore del lavoratore padre, il congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in via non continuativa e il congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo obbligatorio spettante a quest’ultima entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Rimane obbligatorio per il lavoratore padre trasmettere, con un preavviso di almeno quindici giorni, formale richiesta al datore di lavoro che provvederà ad anticipargli l’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media giornaliera.
DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI (art. 10 co. 4 D.Lgs. 230/2021) – Nel regolamentare l’assegno unico e universale per figli a carico (c.d. AUU), il D.Lgs. n. 230/2021, attuativo della L. n. 46/2021, ha apportato alcune modifiche in materia di detrazioni per figli a carico.
Con decorrenza dal 01/03/2022 le detrazioni per carichi di famiglia saranno riconosciute ai soli figli di età superiore ai 21 anni. Infatti, le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni saranno sostituite dall’assegno unico e universale (AUU).
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (art. 1 co. 645) – Per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, lo sgravio contributivo del 100%. Il contratto di apprendistato di primo livello consente ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di frequentare un percorso di formazione professionale o di istruzione per conseguire uno dei titoli di studio sopra indicati.