Legge di Bilancio 2018: riepilogo delle novità in materia di lavoro

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.  La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, fatte salve diverse decorrenze specifiche, e consta di un solo articolo distinto in 1181 commi che introducono numerose disposizioni in materia fiscale, di finanziamenti e di lavoro e previdenza. Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

 

INCENTIVI ASSUNZIONI GIOVANI

Dal 01/01/2018 i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che assumono:

  • con contratto a tempo indeterminato
  • soggetti di età inferiore a 30 anni (35 anni per il solo anno 2018)
  • che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro

hanno diritto:

  • alla riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (massimo 3.000 euro annui);
  • per un periodo di 36 mesi.

I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti (individuali o collettivi) nei 6 mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione, nella stessa unità produttiva.

Infine, l’agevolazione decade se nei 6 mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite.

 

ASSUNZIONE STUDENTI 

È inoltre stabilito che le agevolazioni sopra esaminate (riduzione del 50% dei contributi INPS) possano essere incrementate del 100% (ma sempre entro il limite massimo di 3.000 euro annuali) e fermo restando tutte le condizioni previste.  Tale possibilità è offerta ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
  • studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore  ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dal 01/07/2018 è vietato il pagamento in contanti ai lavoratori e ai collaboratori.

Da tale data i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

  • bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c  di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (per delegato si intende: coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria 1.000 a 5.000 euro.

 

AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80,00 EURO”

Dal 01/01/2018, fermo l’importo del credito pari a euro 960,00 annui, sono state modificate le soglie di reddito richieste per beneficiare del predetto bonus. I nuovi limiti di reddito sono i seguenti:

 

Reddito imponibile IRPEF                                                 Bonus annuo spettante

Minore o uguale a € 8.000                                               € 0

Compreso tra € 8.000 e € 24.600                                  € 960

Compreso tra € 24.600 d € 26.600                                € 960 x (26.600-reddito complessivo)/2.000

Superiore a € 26.600                                                        € 0

 

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO (welfare aziendale)

La legge di bilancio ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito. Dal 2018 le aziende potranno inserire nei loro piani welfare aziendali anche la possibilità di pagare o rimborsare l’abbonamento per il trasporto pubblico (bus, tram, metro e treno) dei dipendenti e dei loro familiari.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DEL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.O

La Legge di Bilancio introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”. Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Si sottolinea che il credito d’imposta:

–   è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario per le suddette attività di

formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;

–   è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;

–   non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;

–   viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la

compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

È demandata ad apposito decreto del MISE (di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro) l’adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle disposizioni attuative necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).

 

DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI

Per l’anno d’imposta 2018 è prevista la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

 

PREMIO NASCITE

Nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’assegno di 960,00 euro annui previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo:

  • è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
  • è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

 

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO

Il comma 252 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, innalza a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età non superiore ai 24 anni. Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il 1° gennaio 2019.

 

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770

È stato modificato il termine di presentazione del modello 770 dal 31 luglio al 31 ottobre. Di conseguenza anche le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarati mediante la dichiarazione precompilata (MOD. 730), possono essere trasmesse entro il 31 ottobre.