In data 18/11/2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti Quater) che ha innalzato a 3.000 euro la soglia di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit come, a titolo esemplificativo, i buoni spesa, i buoni carburante, i rimborsi per le utenze domestiche, l’auto concessa ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, le polizze assicurative extra professionali e i pacchi natalizi).
Pertanto, entro il 31/12/2022, le aziende avranno la possibilità di riconoscere ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori (anche ad personam) fringe benefit per un valore che fino a 3.000 euro sarà totalmente esente. Infatti, il D.L. n. 176/2022 ha modificato la previsione di cui all’art. 12 del D.L. n. 115/2022 che ne aveva già innalzato la soglia da 258,23 a 600,00 euro (vedi circolare dello Studio dell’8/09/2022).
Qualora il valore dell’erogazione dovesse risultare superiore al limite di esenzione di 3.000 euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore a tale limite.
Inoltre, i fringe benefit, come sopra descritti, sono cumulabili con il Bonus Carburante già previsto dal D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) per un valore massimo di 200 euro. Con circolare n. 27/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale esenzione è applicabile solo ai redditi di lavoro dipendente e non ai collaboratori o gli amministratori.
Riepilogando, per il solo anno 2022, le aziende possono erogare fringe benefit in esenzione fino a 3.200 euro, applicando le seguenti regole:
Destinatari | Tipologia fringe benefit | Limite |
Dipendenti, collaboratori, amministratori | Buoni spesa, buoni carburante, rimborso per utenze domestiche, pacchi natalizi, auto ad uso promiscuo ecc. | 3.000 |
Dipendenti | Buoni carburante | 200 |