I nuovi Voucher

Dopo la veloce abrogazione del lavoro accessorio (voucher), l’art. 54 bis della Legge n. 96/2017 ha introdotto la nuova tipologia contrattuale di “prestazioni occasionali”.

Per poter utilizzare prestatori occasionali è necessario, innanzitutto, essere in regola con il D.Lgs. 81/2008, ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore. Inoltre, il prestatore non deve avere in corso o aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’utilizzatore.

Il Governo ha annunciato la pubblicazione di una circolare INPS e l’attivazione, entro il 10 luglio prossimo, della “piattaforma informatica INPS” per la gestione delle nuove “prestazioni occasionali”.

Definizione:

Sono considerate prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (01 Gennaio – 31 Dicembre):

  • a compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • a compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • a compensi di importo non superiore a 2.500 € per le prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Chi può utilizzare le prestazioni occasionali:

  • persone fisiche (famiglie) mediante il Libretto Famiglia (piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare);
  • altri utilizzatori (imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni) mediante il contratto di prestazione occasionale PrestO.

Per poter utilizzare le prestazioni occasionali è necessario che gli utilizzatori e i prestatori di lavoro si registrino nella piattaforma informatica INPS, anche tramite un intermediario abilitato.

Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali:

  • imprese che hanno, alle proprie dipendenze, più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti elencati al comma 8;
  • imprese edili e dei settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Vantaggi: I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale (ovvero non vanno in dichiarazione dei redditi), non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per le persone fisiche (Libretto Famiglia): Le persone fisiche dovranno acquistare, attraverso la “piattaforma informatica INPS”, un Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 Euro netti (corrispondenti a 12 Euro lordi) per compensare prestazioni di durata non superiore ad 1 ora. Attraverso la “piattaforma informatica INPS”, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica dovrà comunicare all’INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta, ossia i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per i Datori di Lavoro (PrestO): i Datori di Lavoro dovranno stipulare con il prestatore di lavoro un contratto di prestazione occasionale e comunicare nella “piattaforma informatica INPS”, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, i seguenti dati: dati anagrafici del prestatore di lavoro, oggetto, luogo di svolgimento, data e ora di inizio e fine della prestazione (il prestatore di lavoro verrà avvisato tramite sms o email dell’avvenuta attivazione della prestazione). Per tali utilizzatori il valore orario delle prestazioni è di 9 Euro netti (corrispondenti a 12,41 Euro lordi), ed è prevista una durata minima di 4 ore (per un compenso minimo di 36 Euro netti). Le prestazioni di lavoro occasionali non possono avere una durata continuativa per più di 4 ore nell’arco della giornata.

Pagamento: L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, provvede al pagamento dei compensi con accredito sul conto corrente o bonifico bancario presso gli uffici postali e all’accredito dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sanzioni: In caso di superamento, da parte di un utilizzatore del limite di € 2.500,00, il relativo rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 Euro a 2.500 Euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.