Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020 il D.L. n. 6/2020 e il DPCM del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 rientrano anche la sospensione delle attività lavorative e la possibilità di accordi individuali per lavoro agile (c.d. smart working).
Poiché il datore di lavoro è responsabile della salute dei dipendenti e che l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 individua una serie precisa di obblighi gravanti sul datore di lavoro per prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro, si suggerisce di contattare il proprio medico del lavoro e di aggiornare il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In estrema sintesi potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:
- territorio della sede di lavoro sottoposto ad ordinanza che impone di non svolgere attività lavorativa;
- territorio di residenza del lavoratore sottoposto a quarantena;
- altri territori.
Territorio della sede sottoposto ad ordinanza che impone di non svolgere attività
Nel primo caso ci si trova di fronte alla necessità di interrompere l’attività; tale sospensione potrà essere gestita attraverso modalità della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria (CIG), che ha lo scopo di garantire la retribuzione dei lavoratori. Nei casi in cui non si possa fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria vi potrà essere la possibilità di usufruire dei fondi di solidarietà bilaterali o di accedere al Fondo di Integrazione salariale (FIS) previsto per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Per le aziende con meno di 5 dipendenti, la chiusura potrà essere coperta dalla concessione di permessi o ferie (siamo in attesa di un decreto che estenda la CIG o il FIS anche alle aziende con meno di 5 dipendenti).
Territorio di residenza del lavoratore sottoposto a quarantena
In questo caso, seppure l’attività risulti agibile, il lavoratore sarà impossibilitato a recarsi al lavoro; tali assenze, se di entità tale da determinare la sospensione dell’attività dell’intera azienda, potranno portare all’utilizzo, anche in questo caso, delle integrazioni salariali ordinarie (CIG o FIS). Se invece tali assenze non compromettono l’attività lavorativa, le stesse verranno gestite mediante permessi. Può essere anche valutata la possibilità della malattia, opportunamente certificata.
Altri territori
In questo caso non vi è necessità di interrompere l’attività e di non recarsi al lavoro. Le eventuali assenze dal lavoro saranno gestite come normalmente accade e dovranno essere giustificate secondo le ordinarie scadenze previste.
Lavoro agile (c.d. smart working)
Per sopperire alle difficoltà di spostamento e per prevenire il contagio, è possibile l’attivazione del lavoro agile (c.d. smart working) cioè il lavoro che può essere svolto dal lavoratore in un luogo diverso dal luogo di lavoro, anche nel suo domicilio. A tal fine il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere un apposito accordo (per i soggetti appartenenti ad una delle aree a rischio individuate dal DPCM del 25 febbraio 2020 è sufficiente un’autocertificazione del datore di lavoro).
Riassumendo possiamo così schematizzare:
Situazione | Misure |
Tutte le aziende | Valutazione del rischio, attuazione di misure di prevenzione, possibili accordi individuali per il lavoro agile (c.d. smart working) |
Territorio della sede sottoposto ad ordinanza che impone di non svolgere attività | Cassa Integrazione Guadagni o Fondo Integrazione Salariale ove applicabile |
Territorio di residenza del lavoratore sottoposto a quarantena | Malattia (ove certificata) o permessi |
Altri territori | Normale comportamento |