Ricordiamo che il D.L. n. 104/2020 ha elevato, limitatamente al periodo d’imposta 2020, da euro 258,23 ad euro 516,46 l’importo esente dei beni ceduti e dei servizi offerti dall’azienda ai lavoratori dipendenti (c.d. fringe benefit).
A titolo esemplificativo, rientrano tra i beni e i servizi di cui sopra (comma 3, art. 51 del TUIR):
- i buoni acquisto e i buoni carburante;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- l’auto concessa ad uso promiscuo;
- l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
- i prestiti aziendali;
- le polizze assicurative extra professionali;
- i pacchi natalizi.
L’importo massimo di euro 516,46 si riferisce all’insieme dei beni e servizi concessi al lavoratore a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui la somma dei fringe benefits superi il limite di 516,46 euro, questi devono essere interamente tassati (ad esempio, se nel 2020 al dipendente vengono erogati euro 500 a titolo di buoni acquisto/carburanti e viene consegnato un pacco natalizio di euro 100, entrambi i fringe benefits saranno soggetti a tassazione).