L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis) ha elevato, per l’anno 2022, da 258 a 600 euro il limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che le aziende possono riconoscere ai dipendenti (c.d. fringe benefit come, a titolo esemplificativo, buoni acquisti, buoni carburanti, auto ad uso promiscuo, polizze assicurative extra professionali, ecc.). Entro tale limite, possono essere considerate esenti anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, si ricorda che, in aggiunta a tale fringe benefit nel limite di 600 euro, si possono riconoscere buoni carburante per un valore massimo di 200 euro già previsti dal D.L. n. 21/2022 (cfr. circolare del 30/03/2022).
In ogni caso, si rimane in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto l’art. 12 del D.L. n. 115/2022, stante la formulazione letterale della norma, sembrerebbe introdurre un regime fiscale in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR. Quindi, in caso di corresponsione di fringe benefit per un valore superiore a 600 euro, non dovrebbe essere assoggettato l’intero valore ma esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione.