Il decreto legge di cui all’oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore sabato 14/07/2018, introduce rilevanti novità in materia di contratto a tempo determinato, di contratto di somministrazione, nonché in ordine alle tutele previste per il caso di licenziamento illegittimo intimato a lavoratori cui si applichi la disciplina di cui al D.Lgs n. 23/2015 (Jobs Act, assunti dopo il 07/03/2015).
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – Le novità in sintesi
- Durata massima ridotta da 36 a 24 mesi (esclusi gli stagionali),
- numero massimo di proroghe ridotte da 5 a 4,
- per i rapporti di durata inferiore o pari a 12 mesi non è prevista alcuna causale,
- per i rapporti di durata superiore a 12 mesi è necessaria una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (per gestire lo sviluppo di una nuova linea di prodotto o per gestire un nuovo progetto specifico),
- esigenze sostitutive di altri lavoratori (malattia, maternità, infortunio, ferie),
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Le disposizioni si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe di contratti in corso alla medesima data.
Il contributo aggiuntivo previdenziale dell’1,40% è aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo (non si applica in caso di sostituzione).
L’impugnazione del contratto a tempo determinato passa da 120 a 180 giorni.
SOMMINISTRAZIONE – Le novità in sintesi
Il decreto ha esteso alla somministrazione le disposizioni sul contratto a tempo determinato.
LICENZIAMENTI – Le novità in sintesi
Il decreto ha modificato l’indennizzo spettante per il caso di licenziamento illegittimo intimato ai soggetti cui si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 23/2015 (Job Act, assunti dopo il 07/03/2015).
L’indennizzo minimo passa dagli attuali 2 mensilità a 6 mensilità.
L’indennizzo massimo passa dagli attuali 24 mensilità a 36 mensilità.