In data 03/07/2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 85/2023, Legge di conversione del c.d. Decreto Lavoro, D.L. 48/2023.
Di seguito la sintesi degli articoli che interessano i datori di lavoro.
INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (art. 10) – La Legge ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, l’esonero dal versamento del:
- 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato;
- 50% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
In caso di licenziamento del lavoratore nei 24 mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che questo non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
MODIFICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (art. 14) – La Legge, modificando il D.Lgs. 81/2008 (c.d. TU in materia di salute e sicurezza) ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal TU e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
Inoltre, il medico competente “in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’art. 41, richiede al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.”
MAGGIORAZIONE AUU (art. 22) – La Legge ha esteso, dal 01/06/2023, il riconoscimento della maggiorazione pari a 30,00 euro mensili – prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro – anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi alla morte dell’altro genitore.
LAVORO A TERMINE (art. 24) – Il contratto a tempo determinato, così come modificato dal Decreto Lavoro e dalla Legge di conversione, può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente, solo in presenza delle seguenti causali:
- (lettera a): specifiche esigenze previste dai contratti collettivi;
- (lettera b): esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza della previsione della contrattazione collettiva, e comunque entro il 30 aprile 2024;
- (lettera b bis): esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 26) – La Legge ha previsto che le informazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 152/1997 (già modificato dal Decreto Trasparenza) alle lettere h), i), l) m), n) o), q) e r) (sinteticamente: la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione, la durata del congedo per ferie, i termini di preavviso in caso di recesso e l’importo iniziale della retribuzione e le modalità di pagamento, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assistenziali) possono essere comunicate dal datore di lavoro al lavoratore indicando il riferimento normativo o il contratto collettivo, anche aziendale che ne disciplina le materie.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche tramite il sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, ed eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI (art. 27) – La Legge riconosce ai datori di lavoro un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni dal 01/06/2023 al 31/12/2023 – a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato – di giovani che:
- alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto 30 anni;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (c.d. “NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
La misura è cumulabile con altri esoneri e, più specificatamente, con l’esonero totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani “Under36”. In caso di cumulo, l’incentivo di cui sopra è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto.
L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro, previa domanda trasmessa telematicamente all’INPS.
Presentata la domanda, l’INPS provvederà, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in base alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Inoltre, il richiedente deve, entro il termine perentorio di 7 giorni, comunicare all’INPS, con procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. L’incentivo sarà riconosciuto in ordine cronologico di presentazione delle domande seguite da effettiva stipula del contratto; in caso di insufficienza di risorse l’INPS non valuterà più domande, dando comunicazione sul suo sito.
Si rimane in attesa della pubblicazione dell’ANPAL del decreto che rende operativo l’incentivo.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 37) – La Legge ha aumentato l’importo massimo di compenso erogabile a 15.000 euro, per ciascun utilizzatore di prestazioni occasionali, in riferimento a tutti i prestatori, che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
TAGLIO AL CUNEO FISCALE (art. 39) – La Legge ha previsto un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i lavoratori.
In particolare, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, è stato previsto un aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
– 7% per coloro che hanno una retribuzione mensile non superiore a 1.923,00 euro,
– 6% per coloro che hanno una retribuzione mensile non superiore a 2.692,00 euro.
FRINGE BENEFIT (art. 40) – La Legge ha confermato quanto previsto dal Decreto Lavoro innalzando, anche per il 2023, a 3.000 euro la soglia di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit come, a titolo esemplificativo, i buoni spesa, i buoni carburante, i rimborsi per le utenze domestiche, l’auto concessa ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, le polizze assicurative extra professionali e i pacchi natalizi) ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR, si considera a carico il figlio che nel 2023 ha percepito un reddito inferiore a 2.840,51 euro o un reddito inferiore a 4.000,00 euro in caso di età inferiore ai 24 anni.
Il nuovo limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Si rimane in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.