È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023 (c.d. Decreto Carburanti) che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di buoni carburante.
È stata, infatti, disposta l’esenzione da imposizione fiscale per i buoni carburante ceduti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti nel limite di euro 200 anche per l’anno 2023.
Trattandosi di una disposizione analoga a quanto previsto dal D.L. 21/2022, si ritiene che valgano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E/2022. Pertanto, tale valore di 200 euro è ulteriore rispetto alla soglia già prevista dal co. 3 dell’art. 51 del TUIR pari a 258,28 euro.
In sintesi, i datori di lavoro potranno erogare ai dipendenti, a normativa vigente, importi esenti pari a:
Limite di esenzione | Tipologia di fringe benefit |
200,00 euro | Buoni carburante (art. 1 D.L. 5/2023) |
258,23 euro | Buoni spesa, buoni carburanti, auto ad uso promiscuo, pacchi natalizi, ecc (art. 51 co. 3 TUIR) |
Si ricorda, infine, che nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore concorre a formare il reddito.