L’art. 42 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto che i casi accertati di infezioni da COVID-19, in occasione di lavoro, dovranno essere considerati infortuni sul lavoro.
Dall’analisi di tale articolo, in primo luogo, è emersa la difficoltà nel dimostrare che l’infezione COVID-19 sia avvenuta sul luogo di lavoro; in secondo luogo è stato evidenziato il pericolo che possa sussistere una responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro.
Per questi motivi, l’INAIL, con la comunicazione del 15/05/2020, ha chiarito che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
L’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa, come il mancato rispetto della normativa a tutela della sicurezza.