È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180, la Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha apportato alcune modifiche che di seguito riepiloghiamo.
CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI – È stato esteso per i genitori lavoratori dipendenti l’arco temporale entro cui poter usufruire del “Congedo COVID-19” con possibilità di fruizione anche in modalità oraria.
Pertanto, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ha diritto ad usufruire del congedo indennizzato dall’INPS al 50% per un periodo non superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati) entro il 31/08/2020 (in precedenza 31/07/2020).
CONTRATTI A TERMINE – La legge di conversione ha introdotto il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, in materia di contratti a tempo determinato, stabilendo che il termine di tali contratti dovrà essere prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ricordiamo che il co. 1 dell’art. 93 già disponeva la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine fino al 30/08/2020.
Sembrerebbe che tale “proroga” debba essere considerata “obbligatoria” senza che possa dipendere in alcun modo dalla volontà del datore di lavoro.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – In sede di conversione in legge, è stata confermata la data del 16/09/2020 per la ripresa dei versamenti sospesi.
I versamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione (fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro la data del 16/09/2020.
Ricordiamo che la ripresa dei versamenti deve essere effettuata utilizzando gli appositi codici istituiti da INPS e INAIL.