L’INPS, con messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, ha ricordato le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 in tema di congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.
Dal 01/01/2018 il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita/adozione/affidamento del figlio ha diritto ad un congedo obbligatorio di 4 giorni, anche non continuativi. L’indennità è a carico dell’INPS e l’importo è pari al 100 per cento della retribuzione.
Inoltre il padre lavoratore ha la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il padre che vuole fruire del congedo deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno 15 giorni di anticipo. Se la richiesta è fatta per la fruizione del congedo facoltativo, è necessario allegare la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità.
L’INPS ha precisato che gli eventi avvenuti nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018, continuano ad applicarsi le vecchie regole e cioè solo 2 giorni di congedo obbligatorio.