Come noto, l’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito dalla Legge n. 143/2024, ha previsto un’indennità una tantum pari a 100 euro (c.d. “Bonus Natale”) che dovrà essere erogata con la tredicesima mensilità, previa richiesta scritta da parte del lavoratore attestante la sussistenza dei seguenti requisiti – così come modificati dal D.L. 167/2024 pubblicato in G.U. il 14/11/2024:
– avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
– avere un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alle detrazioni (c.d. capienza).
MISURA DEL BONUS – Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nel 2024 e non sarà riproporzionata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo parziale.
Tale indennità non spetta al lavoratore dipendente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’indennità è quantificata in base al numero complessivo dei giorni da detrazioni spettanti nel 2024 e non considerando solo quelli riconducibili all’ultimo periodo di lavoro intrattenuto con il datore di lavoro che ne effettua l’erogazione.
REDDITO – Ai fini del calcolo del reddito complessivo, si deve considerare l’ammontare del reddito di riferimento tenendo conto:
– redditi assoggettati a cedolare secca,
– redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario,
– quota di agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica),
– mance detassate nel settore Turismo,
– quota di reddito esente da imposte in forza dei regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati.
Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 10 co. 3bis del TUIR).
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO – Il datore di lavoro dovrà riconoscere l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore compensando il credito maturato nel modello F24. Successivamente, con le operazioni di conguaglio (effettuate di norma a dicembre), il datore di lavoro andrà a verificare la spettanza dell’indennità verificando il reddito annuo. In ogni caso, si ricorda che tale indennità potrà essere riconosciuta nella dichiarazione dei redditi.
Nel fac simile il lavoratore dovrà indicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico).
LAVORATORI DOMESTICI – Tale indennità è riconosciuta anche al lavoratore domestico che potrà recuperare l’importo spettante solo nella dichiarazione dei redditi (da presentare nel 2025 relativa ai redditi 2024).