Come anticipato nella nostra circolare del 29/03/2019, le domande di ANF finora presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello cartaceo, da quest’anno dovranno essere inoltrate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica:
- direttamente dal lavoratore, tramite servizio on line, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo o di una identità SPID o CSN;
- tramite patronati e intermediari abilitati.
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione dell’ANF attraverso una apposita applicazione (sarà lo Studio, in qualità di intermediario del datore di lavoro, che provvederà a collegarsi al sito dell’INPS).
La nuova procedura di gestione dell’ANF non modifica l’obbligo del lavoratore di inviare la domanda di AUTORIZZAZIONE nei casi previsti dalla normativa (figli di separati/divorziati, figli naturali, familiari residenti all’estero, ecc.),
Ricordiamo che anche in caso di modifica dell’ANF, la VARIAZIONE deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
Per evitare l’interruzione dal 01/07/2019 dell’erogazione dell’ANF, i lavoratori interessati devono tempestivamente presentare telematicamente (direttamente o tramite patronati/intermediari abilitati) la domanda di ANF per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 in cui comunicare la composizione del nucleo familiare e dichiarare i redditi percepiti nel 2018.