Come già anticipato nella circolare dello Studio del 22/09/2021, il D.L. n. 127/2021, intervenendo sul D.L. n. 52/2021, ha esteso l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) al mondo del lavoro pubblico e privato.
A causa di alcune criticità interpretative del decreto, di seguito si riassumono le indicazioni operative aggiornate.
DESTINATARI – Dal 15/10/2021, e fino al 31/12/2021, è fatto obbligo a chiunque svolge un’attività lavorativa ai fini dell’accesso nei luoghi in cui detta attività è svolta di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) rilasciata a seguito di:
- avvenuta vaccinazione (validità di 12 mesi),
- esito negativo di tampone antigenico rapido (validità di 48 ore) o tampone molecolare (validità di 72 ore),
- guarigione dall’infezione COVID-19 (validità di 6 mesi).
Oltre ai dipendenti sono soggetti all’obbligo di green pass a titolo esemplificativo anche: i fornitori, i corrieri, gli agenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i dipendenti di imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione o il personale di imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono nei luoghi di lavoro nonché i consulenti e i collaboratori. Restano esclusi clienti, visitatori o coloro che accedono ai luoghi di lavoro senza svolgervi attività lavorativa.
Tale obbligo è escluso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, del 5 agosto 2021 e del 25 settembre 2021.
VERIFICHE – Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni e di definire entro il 15/10/2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che saranno svolte preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione, da un soggetto incaricato dal datore di lavoro con atto formale.
Come già anticipato, la verifica del green pass dovrà essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR-code), utilizzando l’applicazione Verifica C-19 che consente unicamente di conoscere la validità della certificazione verde e le generalità dell’intestatario (nome e cognome, data di nascita).
ASSENZA INGIUSTIFICATA – Nel caso in cui i lavoratori risultino privi del green pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021. Per le giornate di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Si segnala, inoltre, che il D.L. n. 139/2021 ha previsto che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il lavoratore è tenuto a comunicare di non essere in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
SANZIONI – In capo al lavoratore, non sarà applicata alcuna sanzione amministrativa né disciplinare al lavoratore che:
– comunica in anticipo di non essere in possesso del green pass o
– al momento dell’accesso al luogo di lavoro non esibisce o possiede il green pass.
Diversamente, nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso al luogo di lavoro, il soggetto incaricato alla verifica dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e sarà tenuto ad avviare la procedura sanzionatoria che sarà irrogata dal Prefetto (da 600,00 a 1.500,00 euro), nonché a sanzioni disciplinari in base a quanto stabilito dal codice disciplinare aziendale affisso in azienda.
In capo al datore di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro nel caso di mancato controllo e di mancata adozione delle misure organizzative.
Pertanto, come anche indicato in una FAQ del Governo, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass, il datore di lavoro che effettua controlli a campione non incorrerà in sanzioni se i controlli sono stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi.