Il Decreto Legislativo n. 151/2015, nel semplificare le procedure amministrative relative alla sicurezza del lavoro, ha abrogato, a partire dal 23 dicembre 2015, l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni (art. 21, co. 4).
Pertanto, a far data dal 23 dicembre 2015, non sussiste più l’obbligo di aggiornamento del Registro Infortuni, che dovrà essere conservato per un periodo di 10 anni.
Rimane obbligatoria la denuncia all’INAIL degli Infortuni di durata superiore a tre giorni, da effettuarsi entro due giorni dalla data di ricevimento del primo certificato medico.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.