Novità per il 2025

Di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro introdotte da:

  • Collegato Lavoro L. 203 del 13 dicembre 2024
  • Legge di Bilancio L. 207 del 30 dicembre 2024

ALIQUOTE IRPEF (art. 1 co. 2 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 conferma e rende strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

–   23% fino a 28.000 euro

–   35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,

–   43% oltre 50.000 euro

CUNEO FISCALE (art. 1 co. 4 – 9 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti pari al 6% o al 7% applicato nel 2024.

Infatti, la Legge di Bilancio 2025 riconosce:

  • ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito determinata applicando una percentuale pari a:
7,1% Se il reddito di lavoro dipendente è inferiore o uguale a 8.500 euro
5,3% Se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro
4,8% Se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro ma non a 20.000 euro
  • ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore ai 20.000 euro ma non a 40.000 euro, una ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro pari a:
1.000 euro Se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro
 1.000 x (40.000 – RC) / 8.000 Se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro

DETRAZIONI (art. 1 co. 11 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età pari o superiore ai 21 anni ma di età inferiore ai 30 anni, salvo nel caso di disabilità accertata.

Inoltre, la detrazione per altri familiari è riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (genitori, nonni e bisnonni) che conviva con il contribuente.

Infine, è esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE o di uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

AUTO AD USO PROMISCUO (art. 1 co. 48 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 stabilisce, per i soli veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025,l’applicazione delle seguenti percentuali dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI:

  • 50% per i veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in,
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Pertanto, per le auto concesse in uso promiscuo entro il 31/12/2024, continuerà ad applicarsi il vecchio regime.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA (art. 1 co. 81 – 83 L. 207/2024) – A seguito delle modificazioni apportate all’art. 51 co. 5 del TUIR, con decorrenza dal 2025, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti in occasione di trasferte non concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti delle suddette spese sono eseguiti tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio con carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari ecc). Infine, la mancata tracciabilità delle spese comporta la rilevanza fiscale e previdenziale nel cedolino e la non deducibilità di tali spese.   

NUOVO REQUISITO CONTRIBUTIVO PER NASPI (art. 1 co. 171 L. 207/2024)– A partire dal 1° gennaio 2025 il lavoratore che ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie, o a seguito di risoluzione consensuale, e che successivamente è stato assunto nei 12 mesi successivi da un altro datore di lavoro ed è stato da questo licenziato o è cessato involontariamente dal rapporto, non avrà diritto alla NASPI se non ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego.

La finalità della norma è quella di evitare l’espediente secondo cui, in caso di dimissioni, il lavoratore ricorra ad una nuova assunzione da parte di un datore di lavoro compiacente che poi lo licenzierà per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli percepire la NASPI.

CONGEDI PARENTALI (art. 1 co. 217 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 stabilisce l’incremento di un ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati al 80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2024.

Pertanto, i genitori avranno diritto, in alternativa tra loro, a 3 mesi di congedo obbligatorio retribuito all’80%, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 1 co. 385 L. 207/2024) –Per i premi erogati nel corso del 2025, 2026 e 2027 trova conferma la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% sulle somme erogate a titolo di premio di produttività (o premio di risultato).

Si ricorda che la tassazione agevolata è consentita in presenza:

  • di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (indici misurabili e verificabili);
  • di accordi territoriali o aziendali (accordo sindacale con RSA/RSU o, in assenza, con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative);
  • del deposito telematico dell’accordo sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2015.

Di seguito, una tabella riepilogativa.

Requisiti Fino all’anno 2027
Soggetti destinatari Lavoratori del settore privato
Limiti soggettivi Reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro
Importo massimo 3.000 euro
Aliquota imposta sostitutiva 5%

FRINGE BENEFIT NEOASSUNTI (art. 1 co. 386 – 387 L. 207/2024)– La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025, relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neoassunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente l’assunzione, a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km calcolato tra il comune di precedente residenza e la nuova residenza nel comune di lavoro.

FRINGE BENEFIT (art. 1 co. 390 L. 207/2024)– La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit da 258,23-euro a:

  • 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa presentazione da parte del lavoratore dipendente di una dichiarazione con indicazione del codice fiscale dei figli.

Rientrano nel suddetto limite, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di norma concessi (ad esempio a titolo esemplificativo buoni spesa, buoni carburanti, auto concessa ad uso promiscuo, polizze extraprofessionali, pacchi natalizi, ecc.) anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale);
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si ricorda che, nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore concorre a formare il reddito.

DETASSAZIONE STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO NEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE (art. 1 co. 395 – 398 L. 207/2024)–Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell’interessato, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari, nel periodo d’imposta 2024, di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000.  

INCENTIVI FISCALI PER NUOVE ASSUNZIONI (art. 1 co. 399 L. 207/2024) – La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato anche per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 l’ulteriore deduzione del 20% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%), ai fini della determinazione del reddito, del costo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2025, 2026 e 2027 in presenza delle seguenti condizioni:

  • l’incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 31/12 dell’anno corrente rispetto al valore medio dell’anno precedente;
  • l’incremento del costo complessivo del personale nell’esercizio corrente rispetto al precedente;
  • l’agevolazione riguarda le imprese e i professionisti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni.

L’ulteriore deduzione (c.d. superdeduzione) si determina applicando un coefficiente del 20% al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale iscritto al conto economico nell’esercizio dell’anno corrente rispetto all’esercizio dell’anno precedente.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA (art. 19 L. 203/2024) – Il Collegato Lavoro prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il lavoratore è considerato dimissionario ma non si applica la procedura delle dimissioni telematiche di cui al D.Lgs. 151/2015 e il datore di lavoro non è tenuto a pagare il c.d. “ticket di licenziamento”.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI (art. 1 L. 203/2024)–In relazione alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, il Collegato Lavoro ha stabilito che l’obbligo di effettuare la visita sussiste solo se quest’ultima viene ritenuta necessaria dal medico competente; qualora il medico competente non la ritenga necessaria, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.