Rinnovo CCNL Studi Professionali

In data 16/02/2024, Confprofessioni, Filcams, Fisascat E Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Studi Professionali.  

L’accordo, oltre ad introdurre importanti modifiche a livello retributivo, ha regolamentato alcuni istituti contrattuali (lavoro a tempo determinato e periodo di prova) e introdotto nuove tutele a favore dei lavoratori.  

AUMENTO RETRIBUTIVO

È prevista la corresponsione di un incremento retributivo, da corrispondersi in 4 tranches, come di seguito indicato:

Livello Dal 01/03/24 Dal 01/10/24 Dal 01/10/25 Dal 01/12/26
Q 148,20 63,51 63,51 28,23
1 131,15 56,20 56,20 24,99
2 114,23 48,95 48,95 21,76
3S 105,96 45,41 45,41 20,19
3 105,00 45,00 45,00 20,00
4S 101,82 43,63 43,63 19,40
4S 98,17 42,07 42,07 18,70
5 91,36 39,15 39,15 17,41

Tali aumenti possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile.

UNA TANTUM

A copertura del periodo dal 01/04/2018 al 15/02/2024, ai lavoratori in forza al 16/02/2024, data di sottoscrizione dell’accordo, è corrisposta una somma a titolo di una tantum di 400,00 euro, come di seguito indicato:

200,00 euro Con la retribuzione di maggio 2024
200,00 euro Con la retribuzione di maggio 2025

Tali importi corrisposti a titolo di una tantum possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile, previa verifica che l’importo corrisposto a titolo di superminimo assorbibile sia sufficiente a coprire il periodo intercorso tra il 01/04/2018 e il 16/02/2024.

L’una tantum deve essere riparametrata sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati dal 01/04/2018 al 01/03/2024, nonché, per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Si evidenzia che tale importo può essere erogato anche tramite gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente (buoni spesa, buoni carburanti, ecc.).

PERIODO DI PROVA

Le parti hanno definito con maggior chiarezza la durata del periodo di prova per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; nulla è cambiato per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

È stato stabilito che, per quei contratti a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 6 mesi, ma inferiore a 10 mesi, la durata del periodo di prova non deve superare i seguenti limiti:

  • 60 giorni di calendario: per il livello di Qudro e 1° livello;
  • 40 giorni di calendario: per i livelli 2°, 3° e 3° super;
  • 30 giorni di calendario: per il livello 4° e 4° super;
  • 20 giorni di calendario: per il 5° livello.

Tali limiti sono ridotti di metà per i contratti a tempo determinato con durata iniziale pari o inferiore a 6 mesi.

MATERNITÀ

Per gli eventi che si verificano dal 01/01/2025, l’indennità corrisposta dall’INPS per i periodi di congedo di maternità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità, paternità e congedo parentale alla lavoratrice o al lavoratore deve essere riconosciuta dal datore di lavoro la tredicesima mensilità (in precedenza limitata al 20% della retribuzione).

BILATERALITÀ E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il rinnovo del contratto ha inoltre innalzato la contribuzione dovuta, dal datore di lavoro e dal lavoratore, agli enti bilaterali del settore (CADIPROF ed EBIPRO).

Nello specifico, la misura del contributo unificato che il datore di lavoro sarà chiamato a versare per ogni lavoratore, tramite F24, passerà dal 01/03/2024 da euro 22,00 mensili a euro 29, 00 mensili e sarà così suddivisa:

  • 20,00 euro (in precedenza 15,00 euro) per 12 mensilità alla CADIPROF;
  • 9,00 euro (in precedenza 7,00 euro) per 12 mensilità ad EBIPRO; di cui 7,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari a euro 43,00 mensili (in precedenza euro 32,00) per 14 mensilità. Sussiste, inoltre, l’obbligo in capo al datore di lavoro di rimborso al dipendente del costo della prestazione cui questi avrebbe potuto accedere qualora vi fosse stata l’adesione alla bilateralità. È stata, infine, disposta l’estensione delle coperture sanitarie anche ai fa