Indennità una tantum di 200 euro

Il D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17/05/2022, ha disposto una indennità una tantum di importo pari a 200,00 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Tale indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori dipendenti, nel primo quadrimestre dell’anno 2022 e per almeno una mensilità, abbiano beneficiato dell’esonero del 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale non superiore a 2.692,00 euro).

Inoltre, tale indennità è riconosciuta previa dichiarazione del lavoratore in cui attesta:

– di non essere titolare di trattamenti pensionistici;

– che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

Infine, l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Si rimane in attesa della circolare INPS che renda operativa la norma.

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DA PARTE DELL’INPS

L’INPS provvederà ad erogare l’indennità una tantum di 200 euro ai seguenti soggetti:

– titolari di trattamenti pensionistici al 30/06/2022, con un reddito imponibile IRPEF lordo nell’anno 2021 non superiore a 35.000 euro (in via automatica);

– disoccupati percettori di NASPI o di DISC-COLL nel mese di giugno 2022 (in via automatica);

– beneficiari del reddito di cittadinanza (in via automatica);

– lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022 (previa presentazione di apposita domanda);

– collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) i cui contratti siano attivi alla data del 18/05/2022, iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con un reddito nell’anno 2021 non superiore a 35.000 euro (previa presentazione di apposita domanda);

– lavoratori stagionali o lavoratori a tempo determinato o lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che nello stesso anno abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro (previa presentazione di apposita domanda);

– lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano 50 contributi giornalieri versati e che nello stesso anno abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro (previa presentazione di apposita domanda);

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, con l’accredito di almeno un contributo mensile alla gestione separata INPS e ivi iscritti alla data del 18/05/2022 (previa presentazione di apposita domanda);

– incaricati alle vendite a domicilio che nel 2021 abbiano avuto un reddito derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18/05/2022 (previa presentazione di apposita domanda).