Lavoro autonomo occasionale: attiva la nuova comunicazione

In data 28/03/2022 è stata pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n. 573/2022 che ha reso operativa, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), la nuova applicazione che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

A decorrere dal 01/05/2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e non saranno più ritenute valide – e pertanto risulteranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati.

I datori di lavoro e i soggetti abilitati possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it), tramite Spid o Cie cliccando sul servizio “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”. Tale modello “UNI_LAV_Auton_Occas” si compone di quattro sezioni con campi obbligatori. La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente (codice fiscale e denominazione) e al lavoratore autonomo (codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data e luogo di nascita, documento d’identità e domicilio). La terza sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro e, in particolare, la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio (entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni).

L’Ispettorato precisa che, come già chiarito dalla nota 29/2022, qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Nelle ipotesi in cui sia necessario procedere a una variazione o annullamento della comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello, relativa ai dati di invio, è previsto un apposito campo in ci riportare il codice della comunicazione precedente.

Ricordiamo, infine, che, in caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.