Ricordiamo che, come già indicato nella nostra circolare del 10/01/2022, da oggi tutti i lavoratori che abbiano compiuto il 50esimo anno di età, per accedere al luogo di lavoro, devono possedere ed esibire il green pass rafforzato (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione).
La verifica del possesso della suddetta certificazione verde COVID-19, da effettuarsi secondo le modalità indicate (ad esempio, tramite la verifica C-19 rafforzata), è rimessa ai rispettivi datori di lavoro pubblici e privati.
Nel caso in cui i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso di tale certificazione o ne risultino privi al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro e comunque non oltre il 15/06/2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Nel caso di omissione di verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Ricordiamo, infine, che l’INPS ha messo a disposizione di tutte le aziende il servizio di controllo Greenpass50+. Da oggi il sistema controlla il possesso di una certificazione verde da parte del dipendente e fornisce l’esito, positivo o negativo, anche in funzione dell’età.