L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in condivisione con il Ministero del Lavoro, con nota n. 109 del 27/01/2022 ha fornito ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ) relativi all’applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21/12/2021, come stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021.
In base a tale nota, sono esclusi dall’obbligo di preventiva comunicazione:
- gli enti del terzo settore,
- le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale,
- il procacciatore d’affari occasionale,
- la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici,
- i lavoratori occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale,
- i lavoratori dello spettacolo,
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti,
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore delle ASD e SSD,
- gli studi professionali.
Alleghiamo la nota n. 109 del 27/01/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.