In data 07/01/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1/2022 (c.d. Decreto anti Covid) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
OBBLIGO VACCINALE CITTADINI OVER50 (art. 1 co. 1) – Dal 08/01/2022 fino al 15/06/2022 è stato esteso l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 50esimo anno di età (o che compiono il 50esimo anno di età entro il 15/06/2022).
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui sopra entro il 01/02/2022, per tali soggetti è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro una tantum.
OBBLIGO POSSESSO GREEN PASS RAFFORZATO PER LAVORATORI OVER50 (art. 1 co. 3) – Dal 15/02/2022 tutti i lavoratori che abbiano compiuto il 50esimo anno di età, per accedere al luogo di lavoro, devono possedere ed esibire il green pass rafforzato (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione).
La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19, da effettuarsi secondo le modalità indicate (ad esempio, tramite l’app Verifica C-19), è rimessa ai rispettivi datori di lavoro pubblici e privati.
Nel caso in cui i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso di tale certificazione o ne risultino privi al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15/06/2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
In caso di violazione è applicata al lavoratore una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Nel caso di omissione di verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
GREEN PASS BASE O RAFFORZATO (art. 3) – Il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022, in esame, comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base e del green pass rafforzato.
Infatti, il green pass rafforzato sarà necessario dal 10/01/2022 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022) per accedere ai seguenti servizi:
– alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
– mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Invece, il green pass base sarà necessario dal 20/01/2022 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022) per accedere a:
– servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
– colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
mentre il green pass base dal 01/02/2022 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022) sarà necessario anche per accedere a:
– pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito DPCM che dovrà essere emanato entro il 23/01/2022).