L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con le circolari n. 4 del 9/12/2021 e n. 3 del 09/11/2021, ha diramato le prime indicazioni relative al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), così come recentemente riscritto dal D.L. n. 146/2021.
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 13 e ss.) – Il D.L. n. 146/2021 ha riscritto interamente l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 modificando le condizioni per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il personale ispettivo adotterà il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:
- l’impiego di personale in nero in percentuale pari o superiore al 10% dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato 1 a prescindere dal settore di intervento. È sufficiente l’accertamento di una delle dodici violazioni prevenzionistiche elencate nell’allegato 1:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 2.500 € |
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 2.500 € |
Mancata formazione ed addestramento | 300 € per lavoratore |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | 3.000 € |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza | 2.500 € |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 € per lavoratore |
Mancata protezione verso il vuoto | 3.000 € |
Mancata applicazione delle armatura di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 € |
Lavori di prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 € |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 € |
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:
- l’arresto fino a 6 mesi i caso di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.