È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 21/10/2021, il D.L. n. 146, c.d. “Decreto Fiscale”. Di seguito le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE (art. 11 co. 1 e ss.) – Il Decreto Fiscale ha previsto, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione di ulteriori trattamenti di:
- FIS o CIG in deroga per una durata di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1/10/2021 e il 31/12/2021;
- CIG ordinaria nel settore dell’industria tessile e della conciatura per una durata di 9 settimane nel periodo compreso tra il 1/10/2021 e il 31/12/2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 11 co. 7 e ss.) – È stato prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il datore di lavoro che presenta domanda di integrazione salariale per tutta la durata del trattamento integrativo.
Tale preclusione non si applica:
- nelle ipotesi di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
INDENNITÀ DI MALATTIA PER QUARANTENA (art. 8 co. 1) – Per l’anno 2021 sono state rifinanziate le indennità per i periodi trascorsi in quarantena a causa del COVID-19. Infatti, fino al 31/12/2021, il periodo trascorso in quarantena è equiparabile alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Resta inteso che ai fini del riconoscimento per tali periodi il medico curante deve redigere un certificato di malattia.
CONGEDI PARENTALI (art. 9) – Il lavoratore dipendente genitore del figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, potrà usufruire di un congedo straordinario retribuito al 50% per il periodo corrispondente alla durata:
- della quarantena del figlio minore di 14 anni o
- della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio minore di 14 anni,
- dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio minore di 14 anni.
In caso di età compresa tra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.
I periodi di congedo parentale, già fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario nel caso di coincidenza con i periodi di cui sopra.
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 13 e ss.) – Il Decreto Fiscale ha rafforzato la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apportando alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed ha ampliato la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.