In data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) contenente misure di interesse per i datori di lavoro e i lavoratori.
STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (art. 1 co. 8 e ss.) – È stata disposta la stabilizzazione della “ulteriore detrazione” di cui al D.L. 3/2020 che riduce l’imposta lorda del lavoratore il cui reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 40.000 euro. La detrazione (corrisposta in via sperimentale dal 01/07/2020 al 31/12/2020) sarà sommata alle detrazioni già spettanti ed è quantificata in funzione dell’ammontare del reddito complessivo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante |
28.000 < RC ≤ 35.000 | 960 + 240 x (35.000 – RC)/7.000 |
35.000 < RC ≤ 40.000 | 960 x (40.000 – RC)/5.000 |
> 40.000 | 0 |
Resta inteso che il lavoratore il cui reddito complessivo è compreso tra 8.174 euro e 28.000 euro ha diritto al trattamento integrativo (pari a 100,00 euro mensili) reso strutturale dal D.L. n. 3/2020.
ASSUNZIONI UNDER 36 (art. 1 co. 10 e ss.) – Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani con meno di 36 anni di età e mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è riconosciuto l’esonero contributivo, di cui all’art. 1, co. 100 e ss., della L. 205/2017, nella misura del 100%.
Tale esonero è stato riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui; tuttavia, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
ASSUNZIONI DONNE CON + 24 MESI DISOCCUPAZIONE (art. 1 co. 16 e ss.) – Per le assunzioni di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo, di cui alla L. 92/2012, nella misura del 100% per la durata di 12 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo determinato e per la durata di 18 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; inoltre, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 1 co. 279) – I contratti a tempo determinato possono essere prorogati o rinnovati entro il 31/03/2021 senza causali, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi. Rimane fermo il limite massimo complessivo di 24 mesi.
CIG COVID-19 (art. 1 co. 300 ss.) – I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di cassa integrazione per una durata massima di dodici settimane.
Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 01/01/2021 e il 31/03/2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- il 01/01/2021 e il 30/06/2021 per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD).
ESONERO CONTRIBUTIVO (art. 1 co. 306) – Ai datori di lavoro che non richiedono i suddetti interventi di integrazione salariale è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione già fruite a maggio e a giugno.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 1 co. 309 e ss.) – Fino al 31/03/2021, resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; tale preclusione però non si applica nelle ipotesi di:
- licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
- licenziamento conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
- accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
CONGEDO PATERNITÀ (art. 1 co. 363) – La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentato a 10 giorni per l’anno 2021.