È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questa notte, il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il “maxi decreto” prevede misure per oltre 25 miliardi con una manovra detta “Cura Italia”.
AMMORTIZZATORI SOCIALI (artt. 19 – 21) – Il Decreto introduce misure speciali in tema di ammortizzatori sociali, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il territorio nazionale con esclusione dei datori di lavoro domestici.
In particolare, il Decreto ha previsto:
- la durata massima di 9 settimane (che non sono conteggiate ai fini dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile);
- la non applicazione del contributo addizionale;
- l’applicazione ai soli lavoratori che risultano alle dipendenze alla data del 23/02/2020 (non è richiesta l’anzianità di 90 giorni).
VERSAMENTI F24 (artt. 60 – 62) – In riferimento alle sospensioni dei versamenti, il Decreto ha previsto:
- per tutti i contribuenti, la proroga dei versamenti al 20/03/2020;
- per i contribuenti indicati all’art. 61 (ad esempio attività di istruzione come asili nido, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici, corsi di formazione professionale, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, attività turistiche, società sportive, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, attività artistiche e culturali ecc.), la sospensione dei versamenti fino al 31/05/2020; i versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo;
- per i contribuenti con ricavi, nel periodo di imposta precedente, non superiori ai 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti fino al 31/05/2020; i versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo;
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Vo’ per il Veneto e nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini per la Lombardia, la sospensione dei versamenti fino al 31/05/2020; i versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
CONTRIBUTI PERSONALE DOMESTICO (art. 37) – Anche i pagamenti dei contributi INPS per il lavoro domestico tramite MAV sono stati sospesi e i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10/06/2020.
CONGEDI (artt. 23 e 25) – Per i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è previsto il congedo “speciale” retribuito al 50% fino ad un massimo di 15 giorni o, in alternativa, un bonus baby sitter da 600,00 euro (che sale a 1.000,00 euro per medici e tecnici sanitari del settore sanitario pubblico e privato accreditato). Tale congedo potrà essere richiesto all’INPS alternativamente da entrambi i genitori (ad esempio, 7 giorni la madre e 8 giorni il padre).
Non è previsto alcun limite di età nel caso di figli con disabilità.
Nel caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il congedo non sarà retribuito.
PERMESSI L. 104 (art. 24) – Il numero di giorni di permesso retribuito ex art. 33 L. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessivi 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
MALATTIA PER QUARANTENA (art. 26) – Il periodo trascorso in quarantena è equiparato alla malattia solo in presenza di un certificato di malattia redatto dal medico curante.
BONUS AUTONOMI (art. 27) – Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo 2020 previa domanda inoltrata all’INPS.
LICENZIAMENTO (art. 46) – Il datore di lavoro non potrà recedere dai contratti per giustificato motivo oggettivo per i successivi 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.