Pubblichiamo una breve sintesi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 al regime sanzionatorio per gli illeciti in materia di lavoro nero, libro unico del lavoro (LUL) e assegno nucleo familiare (ANF).
1 – MAXISANZIONE PER LAVORO NERO
Il D.Lsg. n. 151/2015 ha rimodulato la c.d. “maxisanzione per lavoro nero” che punisce l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (con esclusione del datore di lavoro domestico) nella seguente misura:
NUMERO DI GIORNATE | SANZIONE PER SINGOLO LAVORATORE |
Sino a 30 | Da 1.500 a 9.000 euro |
Da 31 a 60 | Da 3.000 a 18.000 euro |
Oltre 60 | Da 6.000 a 36.000 euro |
Le sanzioni sono aumentate del 20% se vengono impiegati lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori di età non lavorativa.
1.1 – La procedura di Diffida
Attraverso l’istituto della Diffida, il datore di lavoro viene ammesso al pagamento della sanzione minima prevista per l’irregolarità rilevata, ma a determinate condizioni.
Fermi restando i connessi adempimenti formali (compilazione del LUL, consegna della lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l’Impiego, ecc.), per accedere al pagamento della sanzione minima si prevede:
- la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale non inferiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
- il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi.
1.2 – Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Il D.Lgs. n. 151/2015 interviene anche in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 che si ricorda, viene adottato a fronte del riscontro di:
- impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In sostanza, vengono modificati gli importi delle somme aggiuntive dovute del datore di lavoro ai fini della revoca del provvedimento in oggetto nella misura di:
- euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori in nero;
- euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
2 – LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) E CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA
In materia di LUL, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 1.500.
La sanzione è aumentata:
- da € 500 ad € 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da € 1.000 ad € 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Il datore di lavoro, in base all’art. 1 della L. 4/1953, all’atto della corresponsione della retribuzione è obbligato a consegnare ai propri dipendenti il prospetto paga.
Nel caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, al datore di lavoro viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 900. La sanzione è aumentata in base al numero di lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
- da € 600 ad € 3.600 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da € 1.200 ad € 7.200 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
3 – ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Il datore di lavoro che, essendovi tenuto, non corrisponde gli Assegni per il Nucleo Familiare al lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000. La sanzione è aumentata in base al numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:
- da € 1.500 ad € 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da € 3.000 ad € 15.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.