CCNL Studi Professionali: firmato il rinnovo del contratto

In data 17 aprile 2015 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali, scaduto il 30 settembre 2013.
Di seguito riportiamo una sintesi dei punti salienti previsti dall’accordo di rinnovo.

DECORRENZA E DURATA

Il contratto ha decorrenza dal 1° aprile 2015 e sarà valido sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.
Nell’accordo viene previsto che il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche oltre il 31 marzo 2018, fino alla stipula di un nuovo rinnovo contrattuale.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno previsto un incremento retributivo, da corrispondersi in 5 tranches, come di seguito illustrato:

Livello Incremento dal 01/04/2015 Incremento dal 01/01/2016 Incremento dal 01/09/2016 Incremento dal 01/03/2017 Incremento dal 01/09/2017 Totale
Q 21,17 21,17 21,17 28,23 28,23 119,98
18,74 18,74 18,74 24,98 24,98 106,17
16,32 16,32 16,32 21,76 21,76 92,48
3° S 15,14 15,14 15,14 20,18 20,18 85,78
15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 85,00
4° S 14,55 14,55 14,55 19,39 19,39 82,43
14,02 14,02 14,02 18,70 18,70 79,47
13,05 13,05 13,05 17,40 17,40 73,96

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Viene definito il rapporto dei contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato:
– Realtà fino a 5 dipendenti: massimo 3 contratti a termine;
– Realtà fino a 15 dipendenti: contratti a termine in misura massima del 50% dei dipendenti a t. indeterminato;
– Realtà oltre 15 dipendenti: contratti a termine in misura massima del 30% dei dipendenti a t. indeterminato.
Infine, viene stabilito che l’intervallo di tempo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo potrà essere azzerato, consentendo quindi la stipula di più contratti a termine senza soluzione di continuità.

CONTRATTO DI REIMPIEGO

Viene introdotto il contratto di reimpiego, avente per destinatari soggetti disoccupati ultracinquantenni o di lunga disoccupazione, che prevede la corresponsione di una retribuzione riferita a due livelli inferiori, per i primi 18 mesi di contratto, e ad un livello inferioriore per i successivi 12 mesi.
Tale possibilità viene esclusa per gli assunti inquadrati nel 5° livello.
Il monte ore dei ROL verrà maturato al 50% dopo 6 mesi dall’assunzione, al 75% dopo 12 mesi e al 100% dopo 18 mesi.

APPRENDISTATO

Viene stabilito che non si potrà assumere personale con contratto di apprendistato se in precedenza non siano stati mantenuti in servizio almeno:
– il 20% degli apprendisti per gli Studi con meno di 50 dipendenti;
– il 50% degli apprendisti per gli Studi con oltre 50 dipendenti.
Sarà possibile assumere apprendisti con contratto part-time, ma l’orario di lavoro non dovrà essere inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.

MATURAZIONE ROL

I ROL (permessi per riduzione dell’orario di lavoro) per i neoassunti matureranno nella misura del 50% dopo 12 mesi dall’assunzione, per il 75% dopo 24 mesi e per il 100% dopo 36 mesi.

CONGEDO PARENTALE AD ORE

Viene prevista la facoltà per i lavoratori di usufruire del congedo parentale ad ore, al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari.
In particolare, tale volontà andrà comunicata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, il lasso temporale entro il quale le ore di congedo saranno utilizzate e la programmazione mensile delle ore stesse.
Viene inoltre previsto che non saranno accolte le richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.

CADIPROF ED EBIPRO

Il contributo complessivo agli Enti Bilaterali viene innalzato da € 19,00 ad € 22,00 per 12 mensilità, di cui 2,00 € a carico del lavoratore, da versare da parte del datore di lavoro tramite Modello F24 con causale “ASSP”.
Il contributo sarà così suddiviso:
– € 15,00 in favore di CADIPROF;
– € 7,00 in favore di EBIPRO.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.