Patente a crediti

Come noto, il D.L. n. 19/2024, convertito con modifiche nella Legge n. 56/2024, ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori tramite crediti, denominato più comunemente “patente a crediti”.

La Legge prevede che, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti diventa obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/2008, che include non solo chi lavora nelle costruzioni di opere edili in senso stretto, ma anche chi installa impianti elettrici e idraulici.

Sono esclusi da tale obbligo:

  • coloro che effettuano mere forniture;
  • coloro che effettuano prestazioni di tipo intellettuale;
  • le imprese in possesso di attestato di qualificazione SOA, solo se in classifica pari o superiore alla III;
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e riconosciuto secondo la Legge italiana.

Sul piano operativo, la domanda per il rilascio della patente deve essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un proprio delegato (Consulente del Lavoro) allegando un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, in cui verrà dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • possesso del DURC in corso di validità;
  • possesso del DVR (Documento di valutazione dei rischi) nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del DURF (Documento di regolarità fiscale) nei casi previsti dalla normativa vigente (contratti di appalto di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa);
  • avvenuta designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) nei casi previsti dalla normativa vigente.

Lo svolgimento di attività in cantieri mobili o temporanei senza la patente o documento equivalente, o con punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro e l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi.

Si rimane in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.